top of page
Cerca
Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Chi è il creditore chirografario?

Natura, origini e limiti della tipologia di credito più comune nei rapporti commerciali.


Capita spesso di sentire dire, soprattutto nei processi esecutivi, o in quelli relativi al fallimento di una società, che un soggetto è titolare di un credito “chirografo”, a differenza di un altro che, invece, vanta un diritto di credito “privilegiato”. In questo breve articolo, scopriremo cosa significa chirografario, chi sono i soggetti che posseggono questo tipo di credito e quali sono le peculiarità e i limiti di questo diritto. Cosa significa chirografario? Il termine deriva dal greco “chiros-graphos”, dove “chiros” vuol dire mano e “graphos”, invece significa scrivere. Tradotto letteralmente, “scritto a mano”. Nel campo del diritto delle obbligazioni, si utilizza questo termine per indicare un creditoche sorge da un documento sottoscritto direttamente dal debitore. Fatture dirette, documenti di trasporto, assegni, cambiali, sono tutti tipici esempi di documenticontenenti la firma del debitore il quale, in cambio di una fornitura o di una prestazione ricevuta, avrebbe dovuto eseguire una controprestazione (il pagamento del prezzo) e non l’ha fatto. Chi è il creditore chirografario? Il possesso di uno qualsiasi dei sopra citati documenti, fa sorgere in capo al soggetto, che rivendica quelle somme per la prestazione o fornitura effettuata, la qualifica di creditore chirografario. Pertanto, con tali documenti in mano, questo soggetto potrà agire contro il debitore insolvente, ottenendo dapprima un provvedimento di condanna giudiziale al pagamentodelle somme riportate in quegli atti e, successivamente, procedendo con il pignoramento dei beni del debitore o, se società fallibile, instaurando una procedura, detta “concorsuale”, per farne dichiarare il fallimento. In che modalità si recupera un credito chirografario? Una volta iniziata la procedura per il recupero del credito vantato contro il debitore (o per la dichiarazione di fallimento della società insolvente), il creditore chirografariocercherà di pignorare i beni del debitore, di farli vendere all’asta, e di ricavarne il beneficiato. Tuttavia, il chirografario, al momento dell’azione giudiziale, può ritrovarsi in compagnia di altri creditori, intervenuti nel medesimo procedimento esecutivo, tutti aventi lo stesso obiettivo: recuperare il proprio credito. Che regole ha dettato, allora, il nostro legislatore per accontentare tutti i creditori? Ha semplicemente stabilito che tutti gli aventi diritto debbono essere trattati allo stesso modo: il famoso principio della “par condicio creditorum”. Così, a titolo esemplificativo, se nella immaginaria procedura fallimentare della società Beta s.r.l., avessimo un creditore che vantasse € 1.000,00 e un altro creditore che vantasse € 10.000,00, entrambi dovrebbero essere soddisfatti nella medesima percentuale, sulla scorta di quanto ricavato dalle casse della società fallita; se da quest’ultima si ricavassero € 1.100,00, si procederebbe con la ripartizione in percentuale (10%) e, pertanto, il primo riceverebbe € 100,00 e il secondo riceverebbe € 1.000,00. In tal modo, i creditori sarebbero soddisfatti allo stesso modo e nessuno dei due potrebbe recriminare una differenza di trattamento.

Quali sono i limiti del credito chirografario? Tuttavia, anche qui, il principio dell’uguaglianza dei creditori, subisce delle deroghe, alcune tecniche (relative alle tempistiche di intervento del creditore all’interno della procedura esecutiva o concorsuale), altre sostanziali, quali la natura del credito da recuperare. Ed è proprio qui che si rilevano i grandi limiti del creditore chirografario. Infatti, esistono alcuni creditori, detti “privilegiati”, che portano con sé, oltre alla documentazione comprovante il loro credito, anche un diritto di prelazione, che altro non è che un diritto ad essere preferiti rispetto agli altri creditori, i chirografari per l’appunto. Queste preferenze possono derivare da diverse cause, tutte legittime e riconosciute dallo Stato: il pegno, l’ipoteca e i privilegi. Mentre le prime due hanno grossomodo la medesima natura, differenziandosi sostanzialmente dall’oggetto che garantiscono (l’ipoteca, i beni immobili e i beni mobili registrati; il pegno, i beni mobili o crediti), il privilegio ha natura differente e viene riconosciuto dalla legge sulla base della causa che porta con sé il credito (tipici esempi sono i crediti di lavoro, o i crediti alimentari). Ebbene, in presenza di questa categoria di crediti, il chirografario non potrà concorrere con essi per il soddisfacimento del proprio diritto. Ma, in sede di esecuzione (o fallimento), dovrà attendere che i creditori privilegiati siano soddisfatti per primi dalla ripartizione del patrimonio del debitore e, solo successivamente, potrà tutelare il proprio diritto di credito, unitamente agli altri creditori chirografari. Quali sono le conseguenze più comuni? Che, una volta pagati i creditori privilegiati, la massa dei beni e dei valori del debitore, su cui potersi soddisfare, viene meno, per incapienza. Il creditore chirografario si ritrova, pertanto, con un pugno di mosche in mano, consapevole che quel diritto di credito non potrà più essere soddisfatto, con buona pace di tutte le attività, giudiziali e non, svolte fino a quel momento.

5 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page