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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Come pagare registrazione atti giudiziari

Registrare una sentenza o un altro atto giudiziario: chi deve pagare, come si fa il versamento e quanto ammonta la tassa di registro.


Chi ha avuto a che fare con la giustizia sa che, alla fine di ogni grado di giudizio, o di ogni procedimento, o sua fase, il provvedimentoemesso dal Giudice chiamato a decidere su quella controversia verrà inviato all’Agenzia delle Entrate per essere tassato dal Fisco. Dopo un breve excursus sulla natura degli atti giudiziari e della registrazione, vedremo in che modo è possibile pagare questa imposta. Che cosa sono gli atti giudiziari? Gli atti giudiziari sono tutti quei provvedimenti che provengono da organi del Tribunale civile, penale e amministrativo, ma che non necessariamente devono essere a firma di un Giudice, ben potendo provenire anche da un avvocato. Non rientrano in questa categoria gli atti provenienti da autorità amministrative quali le Forze dell’Ordine, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e così via. A cosa serve la registrazione degli atti giudiziari? L’imposta di registro serve a tassare la ricchezza rappresentata nell’atto da registrare. Pertanto, più è alto il valore della causa che sarà decisa con una sentenza (o con altro provvedimento), più sarà elevata l’imposta da pagare. A questa regola, si contrappongono delle eccezioni relative ad alcuni provvedimenti, quali le ordinanze di assegnazione nelle procedure esecutive, o i decreti ingiuntivi emessi a seguito dei relativi ricorsi, che “scontano” un’imposta fissa. Tutti gli atti giudiziari sono soggetti a registrazione? Non tutti gli atti giudiziari devono scontare questo fardello fiscale. Esistono, infatti, delle disposizioni normative, alcune derivanti direttamente dalla legge, altre da direttive ministeriali, che prevedono espresse esenzioni a seconda della natura dell’atto: provvedimenti in materia di interdizione e inabilitazione [1], recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio, provvedimenti per eccessiva durata del processo (cosiddetta legge pinto) e di ingiusta detenzione [2], l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio, i procedimenti innanzi al Giudice di Pace di valore inferiore ad € 1.033,00, le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle emesse nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e tante altre. Pertanto, una volta ricevuto il proprio atto giudiziario occorrerà verificare, dapprima, l’eventuale esenzione dall’imposta di registro, prevista da qualche norma di legge, o equivalente. Solitamente, questo compito viene svolto dall’avvocato che vi assiste il quale, estremi dell’atto in mano, farà i dovuti controlli, comunicandovi il relativo esito.

Chi si occupa delle registrazioni? L’Ente preposto alla tassazione, al controllo e al primo recupero di quest’imposta è l’Agenzia delle Entrate competente per distretto. Una volta depositato l’atto giudiziario presso la competente Cancelleria del Tribunale, il Cancelliere – con le sue funzioni di Pubblico Ufficiale – provvederà a trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate che, in quel momento, verrà a conoscenza per la prima volta dell’esistenza di quell’atto. Una volta ricevuto e protocollato, quell’atto passerà all’ufficio preposto alle tassazioniche, nel giro di pochi giorni, provvederà a liquidare l’imposta. Come si paga la registrazione di un atto giudiziario? Una volta liquidata l’imposta, sarà possibile effettuare il pagamento tramite modello F23 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. In questo primo momento, non sarà l’Agenzia delle Entrate a contattare il contribuente, ma eventualmente il vostro legale di fiducia che, fatta la ricerca sul sito messo a disposizione dal Fisco, ha ottenuto – nel mentre – il dettaglio del pagamento da effettuare. Il mancato pagamento di quest’imposta, in questa prima fase, porterà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente un invito bonario con il quale chiederà formalmente il pagamento dell’imposta, oltre gli interessi e gli accessori fino a quel momento maturati, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’invito. Se anche in questa seconda fase il contribuente non dovesse pagare, allora l’Agenzia delle Entrate iscriverebbe a ruolo le somme dovute dal contribuente per poi trasmettere la pratica all’Agenzia di riscossione che, a sua volta, procederebbe con la formazione della cartella di pagamento, fino ad arrivare all’iscrizione di eventuali ipoteche o alla notifica di una procedura esecutiva. IN PRATICA Gli atti giudiziari sono soggetti ad un’imposta di registro. Esistono delle disposizioni normative che prevedono l’esenzione dal pagamento dell’imposta. La liquidazione dell’imposta è effettuata dall’Agenzia delle Entrate che provvede successivamente ad inviare al contribuente invito formale a pagare entro sessanta giorni l’imposta di registro liquidata. Il pagamento potrà essere effettuato tramite modello F23 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo il debito del contribuente per poi trasmettere la pratica all’Agente di Riscossione che provvederà a formare la cartella esattoriale per poi iniziare il recupero coatto delle somme dovute al fisco. Note [1] Artt. da 712 a 720 cod. proc. civ. [2] Circolare ministeriale 20/06/2006 n. 66030

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