Per un testamento olografo a favore dei nipoti che con atto notarile hanno accettato, il CTU grafologico del Tribunale ha detto che lo stesso risulta falso. Tuttavia, non viene preso in considerazione il fatto che al momento della redazione del testamento la signora era malata terminale di cancro. Questa CTU ha un valore probatorio insuperabile?
Fra le diverse indagini peritali, la CTU grafologica è considerata quella che meno di tutti dà certezza in ordine agli esiti dello stesso.
Questo perché l’attendibilità delle risultanze si sostanzia su elementi che non appartengono ad una scienza esatta, come la matematica, la fisica o la chimica, bensì sull’empirica osservazione che la scrittura di ogni soggetto è unica ed irripetibile, perché presenta caratteristiche dinamiche che la rendono personale ed inconfondibile.
E qui si fonda il principio da adattare al caso di specie.
La firma di una persona può essere statisticamente simile negli anni, e soggetta al progresso dell’esperienza e dell’età.
Tuttavia, ci sono casi – come quello interessato dal quesito – dove l’autore della firma subisce un trauma che può, con molta probabilità, deviare la grafia di una persona.
Pertanto, in tema testamentario, la consulenza tecnica che accerti la non autenticità della sottoscrizione non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.
Oggi, tuttavia, è l’unico mezzo giudiziale capace di accertare la riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione: la CTU opera come strumento di accertamento di fatti che altrimenti non sarebbero acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e ha lo scopo di essere una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione.
Proprio per il fatto che risulta l’unico strumento a disposizione del Giudice e, al contempo, uno strumento non affidabilissimo, l’orientamento costante della giurisprudenza ne fissa i paletti probatori: “in tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori” (sentenze n. 8881/2005 e n. 2579/2009).
In conclusione, la CTU grafologica, nella valutazione dell’autenticità di un testamento, costituisce senza dubbio un elemento probatorio importante.
Ciò nonostante, la parte interessata deve rilevare il trauma che, poco prima, ha subito il testatore che, in quanto tale, comporta una deviazione nel soggetto chiamato a firmare un documento.
Non conosco lo stato della causa, se in I grado, o già in fase d’appello: tuttavia, sarebbe utile dimostrare con una relazione medico-legale, o con la cartella clinica del ricovero, i traumi subiti dall’incidente occorso in passato o, ancor meglio, le conseguenze invalidanti da quell’evento.
Solo così si potrà sperare in un ripensamento del Giudice che non tenga conto della CTU, e si affidi ad altri elementi probatori che reputa più sicuri e tangibili.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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