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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Decreto ingiuntivo smarrito: cosa succede

Ho ottenuto un decreto ingiuntivo e la controparte ha fatto opposizione non contestando la regolarità della notifica. Il problema è che ho smarrito la copia originale del decreto notificato. Rischio l’invalidità dello stesso?


Lo smarrimento dell’originale del decretonotificato non potrà inficiare la validità dell’ingiunzione. Tutt’al più, in capo al lettore sorgerebbero delle problematiche laddove il debitore, con la sua opposizione,contestasse, ad esempio, la tardività della notifica poiché effettuata decorsi i sessanta giorni relativi alla validità del provvedimento di ingiunzione. In questo caso, il lettore dovrebbe provare, con l’originale del decreto notificato, che la notifica è avvenuta nel rispetto dei termini procedurali e, pertanto, dovrebbe chiedere a Poste Italiane il duplicato originale della raccomandata con la quale é stato notificato il decreto. Tuttavia, nella fattispecie, l’opponente non ha rilevato alcun difetto di notifica e, pertanto, nulla potrà più essere contestato al lettore in quanto il suo avversario ha confermato il regolare ricevimento del decreto ingiuntivo e il riconoscimento della notifica entro i termini prescritti per legge. S’aggiunga che, se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, sarà necessario che il lettore, oltre a presentare denuncia di smarrimento, faccia istanza al Presidente del Tribunale, affinché possa ottenere una nuova copia in forma esecutiva. Questo perché il codice di procedura civile stabilisce che non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato [1]. Pertanto, una volta dimostrato – con l’istanza – lo smarrimento del proprio titolo esecutivo, e la relativa denuncia, il lettore potrà ottenere l’autorizzazione ad una nuova copia dell’ingiunzione in forma esecutiva in modo tale da poter procedere con l’esecuzione. Diversamente, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non sia provvisoriamente esecutivo, il problema dell’istanza non sussisterà poiché ad essere smarrita sarà una mera copia conforme emessa dalla Cancelleria del Giudice competente. In questo caso, non avendo più necessità di provare la notifica del decreto (non essendo stato rilevato in opposizione alcun vizio in merito), non resterà che attendere l’esito (negativo) del giudizio d’opposizione e, una volta estinto lo stesso, e consolidato il decreto ingiuntivo, il lettore potrà richiedere direttamente alla Cancelleria competente il proprio decreto esecutivo per poter intraprendere un eventuale pignoramento nei confronti del debitore. Viceversa, in caso di accoglimento del giudizio di opposizione, il decreto perderà efficacia e il lettore non avrà, comunque, la necessità di richiedere alcuna copia conforme, se non quella della sentenza di accoglimento dell’opposizione per poter fare appello. Note [1] Art. 476 cod. proc. civ.

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