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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Garage senza passo carrabile, si può parcheggiare?

Cosa si rischia a sostare con la propria auto dinanzi ad un’area privata di accesso, priva del relativo segnale di divieto?


Succede spesso che, durante la ricerca insperata di un parcheggio per la propria autovettura, ci si trovi dinanzi ad un’area di sosta posta ai piedi di un garage il quale, sebbene privo del relativo cartello indicante il passo carrabile, e il relativo divieto di sosta, ci fa dubitare sulla possibilità o meno di potervi parcheggiare. Ebbene, in mancanza dell’autorizzazione al passo carraio, il vostro parcheggio sarà più che legittimo e il proprietario di quell’accesso privato non potrà vietarvi di sostare, né i vigili potranno contestare la vostra condotta, più che lecita. Ma procediamo per ordine. Cos’è un passo carrabile? Secondo la generica definizione apportata dal codice della strada, esso si sostanzierebbe in un accesso ad un’area laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli [1]. Si tratta, pertanto, di uno sbocco di un’area privata, idonea allo stazionamento o alla circolazione di un veicolo a due o a quattro ruote, che confluisce in un’area pubblica (la strada per l’appunto). Sul punto è molto più dettagliata la definizione fornitaci dalla legge tributaria [2] che lo considera alla stregua di un manufatto, o un taglio del marciapiede, o una modifica del piano stradale, inteso a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Oltre al passo carrabile ordinario, troviamo anche il cosiddetto passo carrabile a raso, per tale considerato il passo privo di qualsiasi costruzione visibile che lo distanzi dal manto stradale e, di conseguenza, collegato allo stesso livello dell’area pubblica all’interno del quale confluisce (senza taglio di marciapiede per intenderci). Come posso ottenere l’autorizzazione al passo carraio e il relativo divieto a sostare? Per inibire a terzi di parcheggiare dinanzi al proprio accesso privato, il proprietario dovrà ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario (nella maggioranza dei casi, il Comune) presentando la relativa domanda all’ufficio di protocollo, corredata dalle planimetrie dell’accesso, da una documentazione fotografica della zona in oggetto e dalle corrispettive marche da bollo prescritte dalla legge. Una volta ottenuta l’autorizzazione, sarà lo stesso Comune a rilasciare l’apposito cartello da affiggere sul proprio accesso, dinanzi al suolo pubblico, in modo tale da portare a conoscenza dei terzi il divieto a sostare in quello spazio pubblico situato dinanzi al passo carraio. Il relativo cartello, consegnato dall’Ente concessore, dovrà contenere il nome e lo stemma del comune che lo ha concesso, il numero di passo carrabile, la scritta passo carrabile e il segnale di divieto di sosta. Senza queste informazioni, il segnale non ha valore ed è soggetto a delle specifiche sanzioni amministrative in capo al proprietario. Posso parcheggiare la mia auto dinanzi ad un garage privo dell’autorizzazione e del correlato cartello? Ebbene si, in mancanza di un titolo autorizzativo, nessuno potrà vietarci di parcheggiare la nostra auto dinanzi ad un garage. E così, se il proprietario dovesse chiamare la polizia locale per far rimuovere il vostro veicolo, questa non ne avrebbe il relativo potere in quanto mancherebbe quell’atto autorizzativo previsto dal codice della strada:“i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” [3]. Va da sé che, in mancanza, il passo carraio non potrà essere tutelato da nessuna normativa. Stesso discorso andrà fatto nel caso in cui l’autorizzazione ci sia, ma sia assente (per dimenticanza del proprietario) il cartello indicante gli estremi dell’atto concessorio. Anche in questa fattispecie, l’eventuale sosta del terzo non potrà essere sanzionata, né l’autovettura essere rimossa, poiché il fine specifico di quel cartello è di far distinguere al guidatore le zone in cui è possibile parcheggiare la propria auto, nonostante la prossimità di garages, dalle zone in cui il proprietario dell’accesso privato ha diritto ad avere libero il relativo passaggio. Inoltre, in caso di dimenticanza nell’affissione, il proprietario rischia il pagamento di una sanzione amministrativa variante da euro 41 a euro 168 [4]. Mentre in caso di affissione di cartelli acquistati presso negozi privati, quali tabacchini (e non ottenuti direttamente dall’Ente titolare del relativo potere autorizzativo), il proprietario rischia di pagare da un minimo di euro 168 ad un massimo di euro 674 [5]. Da sottolineare, infine, come questa imposizione legislativa opera sia nei confronti del passo carrabile ordinario, sia nei confronti del cosiddetto passo “a raso”. Difatti, l’unica differenza tra le due tipologie ricadrebbe in ambito tributario, in quanto il proprietario del passo carrabile a raso è esentato rispetto all’ordinario dal pagamento della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche): essendo l’accesso privato posizionato allo stesso livello del manto stradale, mancherebbe quella sottrazione all’uso pubblico ai danni della collettività, che giustificherebbe la ratio del tributo stesso Tolta questa differenza, è la stessa normativa stradale che, non facendo alcuna distinzione tra l’una e l’altra tipologia, onera indistintamente i proprietari di questi accessi privati, interessati ad usufruire del collegamento tra proprietà privata e pubblica, a munirsi delle rispettive autorizzazioni comunali. IN PRATICA Per vietare a terzi di sostare dinanzi ad un garage è necessaria un’autorizzazione proveniente dall’Ente pubblico proprietario (nella maggior parte dei casi, il Comune). L’autorizzazione si ottiene presentando una domanda all’ufficio protocollo, corredata da titolo di proprietà, documentazione planimetrica e fotografica e dalle rispettive marche da bollo. Il cartello “divieto di sosta” deve essere rilasciato esclusivamente dall’Ente preposto e deve contenere i requisiti previsti dalla legge. Non possiede alcuna efficacia l’affissione di un cartello comprato in tabaccheria o in altri negozi; anzi, con il suo utilizzo, il proprietario rischia il pagamento di una sanzione amministrativa. Allo stesso rischio incorre il proprietario che dimentichi di affiggere il cartello regolarmente ottenuto dall’Ente proprietario. In quest’ultimo caso si rischia, inoltre, di trovare il proprio accesso bloccato da un’autovettura, senza poter recriminare alcunché nei confronti del terzo, inconsapevole dell’esistenza dell’autorizzazione. In presenza di un garage privo di qualsiasi segnaletica, si potrà tranquillamente sostare dinanzi all’accesso privato, lasciando spazio sufficiente, e comunque non inferiore ad un metro, per il passaggio pedonale. Note [1] Art. 3, n. 37, Cod. Str. [2] D. lgs. n. 507/1993. [3] Art. 22 Cod. Str. [4] Art. 22, comma 12, Cod. Str. [5] Art. 22, comma 11, Cod. Str.

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