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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Insulti allo studente: l’insegnante può essere licenziato?

Può essere sanzionata la condotta del precettore che ingiuria i propri studenti durante le ore scolastiche?


Il lavoro degli insegnanti è prezioso e fondamentale nella crescita adolescenziale: non solo sono chiamati ad istruire i ragazzi e a prepararli all’età adulta, ma hanno anche un compito più arduo, quello di educare alla vita sociale e far chiarezza, insieme ai genitori, su ciò che sia giusto e sbagliato. Può accadere, però, che in certe situazioni (fortunatamente di rado), l’educatore porti con sé lo stress e la rabbia accumulata nella vita quotidiana, per poi sfogarsi negativamente sui propri alunni, così interrompendo quel percorso di guida, a cui sono chiamati professionalmente.

In questo articolo, ci soffermeremo sui casi riguardanti gli insulti allo studente: l’insegnante può essere licenziato? Può essere perseguito penalmente o civilmente? Vedremo il ragionamento sostenuto dai giudici in questi casi e quali sono le tutele previste per lo studente denigrato in classe.


Indice



Finalità dell’insegnamento

L’insegnante assume l’obbligo di istruire ed educare i propri alunni al fine di farli crescere intellettualmente e civicamente, così da prepararli, grado dopo grado, alla vita lavorativa.


L’insegnante assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri un danno alla persona nel corso dell’orario scolastico; per questi motivi, una volta portato il proprio figlio all’istituto, il dovere di vigilanza viene trasferito dai genitori al personale scolastico.


Ricordiamo che il precettore riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi.


Colui che non persegue queste finalità non adempie ai suoi obblighi e può essere sanzionato disciplinarmente dal proprio dirigente scolastico, il cui compito è quello di vigilare sul buon andamento del plesso scolastico da lui governato.


Legittimità licenziamento disciplinare in ambito scolastico

La sanzione disciplinare più grave è, di certo, il licenziamento, con il quale si pone fine al rapporto di lavoro tra scuola e insegnante. Non sempre i licenziamenti disciplinari sono da considerarsi legittimi, ma spesso possono essere viziati da una sproporzionalità tra la decisione di risolvere il rapporto e la condotta tenuta dal lavoratore.


Fondamentale, in questo senso, è la valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore e il licenziamento disciplinare: questa analisi deve essere condotta non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e delle intenzioni dimostrate, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire al giudice una valutazione più completa possibile.


Occorre, quindi, che la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta, in concreto, una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro.


Ad esempio, in un caso trattato dalla giurisprudenza [1], è stato dichiarato nullo il licenziamento disciplinare inflitto ad un insegnante per aver affrontato con un alunno l’argomento dell’adozione, chiedendogli se avesse conosciuto i suoi genitori naturali, ritenendo sproporzionato il suddetto licenziamento in considerazione delle circostanze in cui il fatto era avvenuto, soprattutto tenuto conto del contesto riservato in cui si era svolto il colloquio e della natura confidenziale di esso.


Conseguenze lavorative per l’insegnante che ingiuria

Alla luce degli scopi educativi caratterizzanti la professione scolastica, è ovvio che una condotta ingiuriosa dell’insegnante nei confronti dell’alunno possa provocare l’insorgere di una sanzione disciplinare. Tale sanzione può sostanziarsi in una sospensione temporanea, ma può arrivare, nei casi più gravi, anche al licenziamento.


Infatti, insultare il proprio alunno ripetutamente, con frasi denigratorie e ingiuriose, pone fine al contenuto materiale che deve possedere la didattica, la quale si macchia di quel disvalore sociale che porta l’amministrazione scolastica ad irrogare la sanzione dell’esclusione dall’insegnamento.


Non può, quindi, invocarsi la sproporzione tra i fatticontestati e la sanzione irrogata, soprattutto quando si tratta di comportamenti plurimi ed intenzionaliconnotati da aggressività nei confronti di soggetti incapaci di difendersi autonomamente e, pertanto, in radicale contrasto con i valori e l’etica di base che devono necessariamente permeare le prestazioni lavorative di un’insegnante.


In questo caso, i genitori potranno denunciare i fatti al dirigente scolastico che, così, venuto a conoscenza della condotta dell’insegnante, intraprenderà le sue indagini e, in caso di riscontro positivo, potrà avviare la procedura disciplinare finalizzata a sanzionare tali atteggiamenti.


Conseguenze civili per l’insegnante che ingiuria

Con l’intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, le offese che vengono proferite tra due persone configurano solo degli illeciti civili e, come tali, fanno scaturire solo dei riconoscimenti risarcitori in favore della persona offesa.


Pertanto, nel caso in cui l’alunno dovesse essere ingiuriato dal proprio insegnante, i genitori potranno adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni morali subiti dal proprio figlio, il quale ha dovuto sopportare la continua umiliazione dal proprio precettore.


La quantificazione del danno sarà effettuata in via equitativa, non essendo il danno di natura prettamente economica; così, la liquidazione del giudice varierà in modo soggettivo, anche sulla base della:

  • gravità dell’offesa;

  • età dell’alunno.

  • eventuale presenza di fatti giustificativi che possano attenuare la condotta.

Ipotesi di reato per la condotta ingiuriosa dell’insegnante

La condotta reiterata dell’insegnante, finalizzata ad insultare frequentemente il proprio alunno davanti alla classe può arrivare a configurare anche una fattispecie di reato. In un caso trattato di recente [2], la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quali fattispecie possono integrarsi in questo ambito.


La causa giudiziaria era stata avviata dai genitori che avevano sporto querela nei confronti dell’insegnante per il reato di maltrattamenti in danno del proprio figlio, con le conseguenti richieste civili in favore dei genitori di quest’ultimo.


In particolare, i genitori lamentavano le condotte reiterate dell’insegnante che aveva umiliato ed offeso il minore, all’epoca appena dodicenne, abitualmente apostrofandolo con frasi scurrili in presenza di tutta la classe.


La difesa dell’insegnante, dal suo canto, sosteneva che la condotta vessatoria nei confronti dell’alunno potesse integrare il reato meno grave di abuso dei mezzi di correzione.


Secondo la Cassazione, l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina consiste nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, consentiti in via ordinaria dalla scienza pedagogica, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.


L’uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

  • la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti;

  • la proporzione tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato.

Invece, qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì in quella di maltrattamenti.


Pertanto, concludono i giudici, se la condotta penale risulta violenta, o comunque non finalizzata a scopi correttivi, deve ritenersi corretta la qualificazione del fatto come delitto di maltrattamenti.


 

Note

[1] Cass. Civ., sez. lav., n.215/2004 del 10.01.2004

[2] Cass. Civ., sez. VI Penale, n. 3459/21 del 27.01.2021






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