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L’amministratore di condominio non risponde: cosa fare?

Immagine del redattore: Salvatore CirillaSalvatore Cirilla

Ho fatto tre racc. A.R. all’ amministratore di condominio pro tempore in cui chiedo di convocare un’ assemblea condominiale in quanto vorrei fare una pergotenda sopra il mio tetto piano. L’amministratore non risponde e fa riunioni segrete con gli altri condomini. Cosa posso fare?


L’articolo 1130 elenca i doveri dell’amministratore di condominio, tra cui quello di convocare l’assemblea condominiale su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio (art. 66 disp. att. c.c.).


In relazione alla Sua domanda, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’amministratore di condominio ha l’obbligo di convocare l’assemblea su richiesta dei condomini, e la mancata convocazione può essere motivo di revoca giudiziale dell’amministratore (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10971/2011).


In tal senso, la prima cosa che Le consiglio di fare è una richiesta di convocazione dell’assemblea, facendo riferimento ai Suoi precedenti solleciti e alle disposizioni normative del Codice Civile.



amministratore condominio


Nel caso in cui anche tale richiesta dovesse restare infruttuosa, allora occorrerebbe – visto l’ostruzionismo – adire il giudice dimostrando l’inadempimento dell’amministratore e chiedendo la revoca e la nomina di un nuovo amministratore.


L’articolo 1129 del Codice Civile prevede che il Tribunale possa nominare un amministratore giudiziale in caso di gravi irregolarità.


Per quanto riguarda le decisioni prese senza una regolare convocazione dell’assemblea, ci sarà sempre la possibilità di impugnare le delibere condominiali illegittime entro 30 giorni dalla loro adozione, come previsto dall’articolo 1137 c.c..


Da quanto comprendo, ad oggi, la riunione tra i condomini è stata effettuata in gran segreto, e del tutto informalmente; pertanto, non ci sarebbe nulla da impugnare.


Detto ciò, come anticipato, la prima cosa da fare e che Le consiglio è quello di inviare una diffida formale all’amministratore di condominio pro tempore, a firma di un avvocato, e, in caso di mancata risposta, procedere con un ricorso al Tribunale competente.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it

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