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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Mantenimento figli: come monitorare la gestione dell’ex coniuge?

Sono divorziato e verso alla mia ex moglie una grossa cifra per il mantenimento dei figli. So che lei usa queste somme per altro. Posso chiedere al Giudice di indagare su che fine fanno i miei soldi? E il Giudice è tenuto ad accogliere la mia richiesta o, almeno, a motivarne il relativo rigetto? Può Tizio chiedere al Tribunale di nominare un amministratore di sostegno che amministri realmente nell’interesse dei figli?


Procediamo per ordine.

Con riguardo al primo quesito, il Giudice – su richiesta dell’altra parte – potrebbe esigere dal coniuge, destinatario dell’assegno di mantenimento, la prova di come sono state sostenute le spese per i figli.


In tal senso, Caia dovrà giustificare in che modo sono state utilizzate quelle somme e, in mancanza di prova sul corretto utilizzo di quelle somme, sarebbe costretta a restituire le somme ingiustamente utilizzate in favore dei figli, originari destinatari dell’assegno.


Non è sufficiente, però, una semplice dichiarazione accusatoria, bensì una deduzione circostanziata, munita di qualche indizio che possa giustificare tale dubbio.


Non conosco in che fase processuale è giunto il giudizio di divorzio che mi viene rappresentato.

Se all’inizio, con fase istruttoria aperta, si potrebbe chiedere, ai sensi dell’art. 210 del codice di procedura civile, di ordinare l’esibizione degli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi al conto corrente presso cui sono state versate le somme destinate ai figli.


Nell’estratto conto, potrebbero uscire delle voci anomale, così come da Lei riportate nel quesito: versamenti in favore dei genitori, pagamenti a terzi non riconducibili a spese per la prole, viaggi, spese extra.


In più, se i figli hanno raggiunto un’età di discernimento, anche parziale, si potrebbe chiedere al Giudice istruttore di disporre l’acquisizione della loro testimonianza, che può confermare, o meno, se effettivamente quelle somme sono state versate per il loro mantenimento, o per altro.


Invero, una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio (quella che Lei chiama “perizia contabile”) sarebbe difficilmente accoglibile, senza l’ordine di esibizione sopra indicato, che consentirebbe al giudizio di acquisire gli estratti conto necessari a quelle verifiche.


Magari, la perizia potrebbe essere utile “in subordine”, laddove acquisiti quei dati.


Tuttavia, il perito potrebbe risultare superfluo, visto che si tratterebbe semplicemente di verificare l’utilizzo di somme per questioni non collegate al mantenimento dei figli.


Ad ogni modo, se ancora nelle condizioni processuali, potrebbe avanzare tali richieste e il Giudice, ovviamente, dovrebbe motivare sia l’accoglimento delle stesse, che il loro rigetto.

Tale motivazione è necessaria, in quanto la mancanza provocherebbe la possibilità di Tizio di appellare l’ordinanza di rigetto, o di omessa motivazione della richiesta istruttoria.

Eccezione a tale regola riguarda il chiesto ordine di esibizione.


E infatti, “in tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (Cassazione civile, sez. III, 08/10/2021, n. 27412).


Ad ogni modo, all’interno del giudizio, il tutto dovrebbe essere giustificato e quanto più possibile documentato dalle questioni che ha anticipato nella richiesta di consulenza: problemi debitori di Caia e dei genitori, problemi di ludopatia.


Solo così si riuscirà a persuadere il magistrato della bontà delle richieste.

Diversamente, si rischierebbe un rigetto dell’ordine di esibizione che, secondo giurisprudenza, non può essere esplorativo.


E infatti, “l’ordine di esibizione di documenti previsto dall’art. 210 c.p.c., deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile; ne consegue che esso non può avere fini meramente esplorativi, ossia non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante”  (Tribunale Spoleto, 01/07/2019, n. 461).


Il secondo quesito potrebbe essere, a tal proposito, collegato al primo.


Infatti, per avere una valutazione positiva della richiesta di amministratore di sostegno, occorrerebbe dimostrare la ludopatia di Caia.


Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva, in linea di principio, piena capacità di agire per tutti gli atti non richiedenti la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore; difatti, tale figura fornisce al beneficiario uno strumento di ausilio e di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, avendo la massima salvaguardia dell’autodeterminazione della persona in difficoltà, e prestando la massima, decisiva attenzione alla sua sfera volitiva ed alle sue esigenze esistenziali, in conformità al postulato costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.


La patologia da gioco può comportare l’incapacità, in tutto o in parte, di provvedere ai propri interessi, patrimoniali e, sovente, anche personali.


Diverse sono state le pronunce che hanno coinvolto quest’ambito:

  • forma di gioco d’azzardo patologico che ha portato il soggetto, assistito da oltre vent’anni dal Centro di Salute mentale, a notevoli difficoltà finanziarie e alla separazione dalla moglie (Trib. Piacenza, 29.5.2007, RGV 159/07, inedito);

  • prodigalità e dedizione al gioco, con accumulo di ingenti debiti (Trib. Modena, 20.3.2008, in Giust. Civ., 2008, 2037);

  • grave disagio psichico con disturbo di personalità e tendenza compulsiva a spendere il denaro nel gioco d’azzardo (Trib. Roma, 29.7.2008, in www.personaedanno.it);

  • dipendenza da gioco devastante in soggetto lucido e consapevole, dimessosi dal lavoro per conseguire il TFR e così avere liquidità da reimpiegare (Trib. Varese, 25.11.2009, in www.personaedanno.it).

È ovvio che, come anticipato in premessa, l’esito della procedura è condizionato all’elemento chiave: la prova della ludopatia.


Senza quella prova, sarà veramente difficile ottenere l’ammissione all’uso dell’istituto richiesto.

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., i soggetti titolati ad avviare la procedura sono:

  • il Pubblico Ministero;

  • il beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);

  • il coniuge;

  • il persona stabilmente convivente;

  • il parenti entro il quarto grado;

  • il affini entro il secondo grado;

  • il tutore dell’interdetto;

  • il curatore dell’inabilitato;

  • il unito civilmente in favore del proprio compagno.


Tizio, fino a dichiarazione di divorzio, sarà considerato coniuge e, quindi, titolato ad avviare la procedura.


Diversamente, occorrerà convincere un parente a proporla (anche i figli), oppure sarà necessario un esposto alla procura, finalizzato a porre l’attenzione sulla malattia della sig.ra Caia e ad avviare i poteri del pubblico ministero.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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