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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Pignoramento: chi paga le spese legali

Chi è l’onerato dalla legge a sostenere i costi di un’azione esecutiva avviata per il recupero del proprio credito?


Qualcuno aveva promesso di pagare le tue prestazioni, o le tue forniture e poi non ha mantenuto quanto garantito? Ti ritrovi tra le mani un titolo esecutivo da portare ad esecuzione e ti stai chiedendo se le spese da affrontare, così come dettagliate dal tuo avvocato, debbano essere pagate da te, che sei il creditore, o dal debitore, unico responsabile di quell’azione giudiziaria di recupero forzato del credito? Vedremo in quest’analisi legale quali possono essere le procedure esecutiva da affrontare, per poi verificare se le spese legali collegate debbano essere sostenute da colui che vanta il credito, o da colui contro il quale si sta agendo esecutivamente. Insomma, risponderemo alla classica domanda che ci si pone in tema di Pignoramento: chi paga le spese legali?



In cosa consiste il pignoramento?

Il pignoramento consiste in un’azione esecutiva, proposta davanti ad un’autorità giudiziaria, con la quale il creditore, per recuperare le somme vantate nei confronti del proprio debitore, agisce in modo forzato (e quindi senza la volontà del proprietario) sui beni di quest’ultimo al fine di ottenere dal giudice l’assegnazione o la vendita degli stessi, fino a saldare la posizione debitoria.

I requisiti per poter intraprendere tale azione esecutiva sono due:

  • essere muniti di un titolo esecutivo (sentenza, assegno, cambiale) che dimostri la qualità di creditore nei confronti del soggetto, destinatario dell’azione di recupero);

  • notificare un’intimazione di pagamento, denominata precetto, con la quale esortare il debitore a pagare entro dieci giorni il debito maturato.

Se quel precetto non dovesse sortire alcun effetto nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, sarà possibile procedere con l’atto di pignoramento.

Quanti sono i tipi di pignoramento esistenti?

Il legislatore disciplina tre tipi di pignoramento.


Pignoramento mobiliare

Il pignoramento di beni mobili del debitore, quali il mobilio della casa, l’autovettura, le somme di denaro in possesso diretto del debitore, e quant’altro.


Questo pignoramento inizia con l’arrivo dell’ufficiale giudiziario nel luogo in cui il debitore si presume conserva i beni mobili ricercati e si conclude con l’assegnazione (se somme di denaro, o equivalenti) o la vendita (se altri beni mobili) disposta dal giudice dell’esecuzione.


In questo tipo di procedura esecutiva rientrano anche i pignoramenti di beni rilevanti, quali le macchine o le quote societarie. Tuttavia, in questi casi, per la particolare natura dei beni pignorati, occorrerà effettuare degli ulteriori adempimenti quali la trascrizione presso il pubblico registro automobilistico (per le auto), o l’iscrizione presso la camera di commercio (per le quote societarie).


Pignoramento presso terzi

Questo pignoramento si sostanzia in un’azione esecutiva rivolta al terzo che risulti debitore del nostro debitore, come il caso del conto corrente bancario, dove la banca risulta debitrice del tuo debitore per le somme depositate nella filiale. In questo caso, dopo che l’ufficiale giudiziario avrà notificato il pignoramento al debitore e al terzo, ci sarà un’udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione che, in caso di conferma della posizione debitoria del terzo, provvederà ad assegnare le somme pignorate.


Pignoramento immobiliare

Con questo pignoramento, il più costoso perché il più considerevole, in termini di beni esecutati, aggredirai la casa del debitore, al fine di poter ottenere dal ricavato dell’asta di aggiudicazione disposta dal giudice dell’esecuzione la soddisfazione del tuo credito.


E così, una volta espropriato l’immobile, periziato il suo valore e ottenuta l’attribuzione all’asta giudiziaria da parte di un terzo acquirente, potrai soddisfare – con la distribuzione del ricavato – il tuo credito.


Chi paga le spese legali?

Ovviamente, la risposta che ti verrebbe subito da dare è: il debitore!


Effettivamente, la risposta è corretta, o almeno in via astratta dovrebbe essere così, posto che lo stesso legislatore stabilisce che le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente al pignoramento sono a carico di chi ha subito l’esecuzione [1].



Tuttavia, non si può obbligare con la coercizione fisica il debitore a pagare quelle spese; anche perché, in questo caso, non esisterebbero i vari tipi di pignoramento, e basterebbe recarsi con la forza pubblica dal debitore, costringendolo a sborsare le somme da recuperare a credito.

Pertanto, sarai tu – quale creditore procedente – a dover anticipare tutte le spese legali, per poi sperare di recuperarle a conclusione della procedura.

Sperare? Sì, hai capito bene! Sperare che il pignoramento sia positivo e che, quindi, si riesca a vendere il bene pignorato, o a recuperare qualche soldo dai conti correnti esecutati. Poiché diversamente, in caso di esito negativo della procedura esecutiva, il procedimento sarà dichiarato estinto e le spese del processo estinto resteranno a carico di te creditore che le hai anticipate [2].


Fa eccezione il caso in cui, anche in caso di esito negativo del pignoramento, a richiedere la liquidazione delle spese in favore del creditore sia anche il debitore (ad esempio, per un accordo intervenuto tra le parti finalizzato ad evitare il pignoramento dei beni); mentre, se l’estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non potrà procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi la legge la quale prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l’esecuzione [3].


Dunque, non ti resta che sperare che i beni siano pignorati e che siano venduti al miglior acquirente, cosicché potrai ottenere dal ricavato sia la soddisfazione del tuo credito, sia il rimborso di tutte le spese legali sostenute, dal contributo unificato alle marche da bollo, dalle spese di notifica a quelle di pubblicità sostenute per le aste legali, senza dimenticarti di pagare la persona che più ti ha aiutato nel recupero del credito: il tuo avvocato!


Note

[1] Art.95 cod. proc. civ.

[2] Art.310-632 cod. proc. civ.

[3] Cassazione civile, sez. III, 18/09/2014, n. 19638



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