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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Prescrizione azione cambiaria

Entro quale termine devi agire per far valere il tuo diritto di credito, senza rischiare di perdere le somme in esso contenute?


Spesso, capita di ricevere in pagamento un assegno, o una cambiale per dei servizi o delle forniture effettuate. Molte volte questo titolo viene consegnato come garanzia del pagamento, che poi verrà eseguito in altre forme (contanti, bonifico). Se riceverai quelle somme, restituirai il titolo di credito; viceversa, lo porterai all’incasso. Ma cosa succede se, nell’attesa di quel pagamento, passa tanto, forse troppo, tempo? La cambiale ha una scadenza? Rischi di perdere il tuo diritto di credito? In questo articolo, dopo aver assimilato la differenza tra assegno e cambiale e aver analizzato le differenti azioni cambiarie, scoprirai i termini di prescrizione azione cambiaria per verificare se sei ancora nei termini per recuperare forzosamente il tuo credito.



La cambiale

Si tratta di un titolo di credito, alla stessa stregua dell’assegno, che attribuisce al suo legittimo possessore un diritto al pagamento dell’importo indicato, ad una determinata scadenza o in uno specifico luogo.


Nel rapporto di credito, sono tre i protagonisti principali:

  • il traente, colui che forma il titolo;

  • il trattario, coincidente con l’istituto di credito presso il quale il beneficiario andrà a presentare il titolo per la ricezione dell’importo in denaro;

  • il portatore, o beneficiario e, cioè, colui che è legittimato a richiedere il pagamento.


A queste figure principali, si accosta la figura dell’avallante, soggetto terzo che garantisce il pagamento nel caso in cui l’obbligato principale non ne onori il pagamento.


La cambiale può essere:

  • tratta, se consiste nell’ordine di pagamento con il quale il traente impone al trattario di pagare al beneficiario una determinata somma;

  • un pagherò, con il quale l’emittente promette il pagamento al beneficiario di una determinata somma ad una certa data.


Differenza con l’assegno

È una domanda che si fanno spesso in tanti e alla quale non sempre è facile rispondere, senza creare confusione nel lettore; questo perché entrambi sono dei titoli di credito e, quindi, fanno parte dello stesso genere.


Partiamo dalla differenza burocratica: per emettere l’assegno è necessario essere titolari di un conto corrente, per le cambiali no. Questa differenza si annulla con gli assegni circolari, che possono essere emessi senza conto corrente, al deposito di una certa somma. Inoltre, nella cambiale è necessaria l’apposizione di una marca da bollo, senza la quale il titolo è nullo; elemento non richiesto nell’assegno.


Altra differenza riguarda il rapporto interpersonale che nell’assegno è formato da due soggetti, mentre nella cambiale può arrivare a comprendere una terza persona, visto che è possibile richiedere ad un terzo di pagare per conto proprio una determinata persona.


La differenza sostanziale più rilevante riguarda la data di incasso: nella cambiale, può essere fissato il giorno a partire dal quale il titolo può essere portato all’incasso, nell’assegno questa prassi non è considerata valida.


Cos’è l’azione cambiaria?

È uno strumento utile al portatore della cambiale non pagata per ottenere tutela del proprio credito. Ben può accadere che il titolo venga portato all’incasso e che venga restituito impagato per mancanza di fondi.


In questo caso, tramite l’assistenza di un legale, il creditore potrà intraprendere varie azioni giudiziali, quali il ricorso per decreto ingiuntivo, un’azione ordinaria o un’azione esecutiva, a seconda delle tempistiche con cui si è mosso il creditore. Gli strumenti a disposizione sono due: l’azione cambiaria diretta e l’azione cambiaria di regresso.


L’azione diretta si svolge contro l’obbligato principale che abbiamo visto essere l’accettante e i suoi avallanti nella cambiale tratta o l’emittente e i suoi avallanti nei pagherò cambiari. In questo caso, occorrerà dimostrare semplicemente il mancato pagamento del titolo.


L’azione indiretta o di regresso si attiva contro gli obbligati di regresso e, quindi, il traente, il girante o i loro avallanti nella cambiale tratta, e i giranti e i loro avallanti nei pagherò cambiari.


A differenza dell’azione diretta, che non richiede alcun requisito, se non la prova del mancato pagamento, nell’azione di regresso devi, inoltre, provare il mancato pagamento con una forma determinata, data dal protesto.


Si tratta di un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale, con il quale si attesta pubblicamente che quel titolo non è stato pagato. In mancanza del protesto, non potrai agire con l’azione di regresso, ma solo con quella diretta. Essendo un atto pubblico, esso avrà una valenza probatoria di una certa rilevanza in sede giudiziale, ove la sua attestazione (di mancato pagamento) farà prova fino a querela di falso.


Termine di presentazione

La legge stabilisce dei termini ben precisi per la presentazione della cambiale:

  • per le cambiali pagabili a vista, il termine della presentazione è stabilito entro l’anno dalla data di emissione,

  • nel caso sia indicato un determinato giorno, la cambiale verrà pagata proprio in quella data;

  • se è prevista una scadenza, allora la cambiale verrà pagate entro quel determinato termine.

La conseguenza del mancato rispetto di questi termini è che, al loro spirare, il traente potrà ordinare di non pagare più quella cambiale.


Termine prescrizionale

Arrivando al nocciolo della questione, le azioni cambiarie non saranno applicabili all’infinito, ma dovranno essere esercitate entro un determinato termine, pena la prescrizione del diritto ad esigere il credito.


Per l’esercizio dell’azione cambiaria diretta esiste un termine breve di prescrizione, pari a tre anni dall’emissione del titolo; mentre per l’azione di regresso il termine previsto è ancora più breve, pari ad un anno.


Tuttavia, in caso di prescrizione dell’azione cambiaria, potrai comunque cercare di recuperare il credito vantato, attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo e l’esercizio della cosiddetta azione causale. Infatti, tra debitore e creditore si presume l’esistenza di un precedere rapporto di debito, tale da giustificare la consegna della cambiale.


Quest’azione consente al legittimo possessore del titolo di utilizzarlo come promessa di pagamento per il rapporto causale pregresso con l’effetto di dispensare il creditore dall’onere della prova del rapporto fondamentale la cui esistenza si presume, ferma la facoltà per il debitore di provare l’invalida costituzione di tale rapporto o il suo venir meno.


L’azione causale si prescrive nel termine proprio del rapporto da cui deriva o, se non stabilito diversamente, nel termine di dieci anni.




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