Verso un assegno di mantenimento nei confronti di mio figlio, oggi maggiorenne. È sufficiente un accordo tra le parti per revocarlo? Oppure sarà necessario iniziare una richiesta al tribunale competente?
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio (minore all’epoca della separazione) e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, “ipso facto”, la mancata corresponsione dell’assegno (Cassazione civile, sez. I, 16/06/2000, n. 8235).
Sebbene parte della dottrina inizia a sostenere la possibilità di ottenere una “rinuncia” all’assegno di mantenimento in via stragiudiziale, la maggioranza della giurisprudenza sostiene che “nè il genitore convivente con il figlio né il figlio maggiorenne che ha diritto al mantenimento possono rinunciare all’assegno perché si tratta di un diritto indisponibile. Spetta al giudice decidere se revocarlo oppure no (Cassazione sentenza 32529/2018).
Per tali ragioni, Le dico che, ad avviso di chi scrive, sarebbe necessario avviare un giudizio ai sensi dell’art.473 bis c.p.c. per ottenere la cancellazione o, in subordine, la riduzione dell’assegno di mantenimento.
In questo senso, occorrerà dimostrare che i requisiti per la concessione dell’assegno, così come riconosciuto all’epoca, non esistono più, o sono sopraggiunte delle circostanze atte a dimostrare che non è più dovuto l’importo concordato un tempo, ma una somma inferiore.
Il giudizio deve essere iniziato quando si ha la possibilità di dimostrare documentalmente tali “nuove” circostanze, sufficienti a legittimare un tale giudizio.
Da quanto leggo, il mio consiglio è quello di attendere la conclusione degli studi e monitorare lo stato occupazionale dei Suoi figli.
D’altronde, la giurisprudenza concorda nel ritenere venir meno dell’obbligo di mantenimento anche in situazioni in cui i figli si trovino addirittura privi di un’occupazione stabile e continuativa (Tra le tante Cass Civ., Sent. n.° 18974/2013; Cass Civ., Sent. n.° 1585/2014), ovvero addirittura anche in conseguenza di un licenziamento (Cass Civ., Sent. n.° 23590/10; Cass Civ., Ord. n.° 24515/13; Cass Civ., Sent. n.° 16799/14).
Dopodiché, si potrebbe fare un ragionamento anche sulla possibilità di ridurre l’assegno, in virtù del fatto che le spese da sostenere sono diminuite (es. rientro a Milano, venir meno delle tasse universitarie).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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