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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Si può revocare una donazione senza notaio?

Il pubblico ufficiale è necessario anche per l’annullamento di un atto di generosità precedentemente eseguito?


Regalare qualcosa e, soprattutto, riceverla è molto piacevole. Dietro questi atti di generosità non è, infatti, (quasi mai) nascosto un secondo fine, se non quello affettivo o, al più, altruistico. A livello legale, per compiere questo regalo devi recarti dal notaio, essendo necessario l’atto pubblico (a meno che non si tratti di bene di modico valore), con tutte le spese che tale adempimento comporta. Tuttavia, alle volte, succede che la persona che pensavamo degna di ricevere quella donazione dimostri, successivamente, ingratitudine nei confronti di chi ha compiuto un gesto di così alta nobiltà d’animo. In questo caso, ci si chiede se è possibile tornare indietro sui propri passi e, soprattutto, se per revocare la donazione sia necessario ritornare dal notaio, certamente non molto economico, o se, invece, sia possibile procedere diversamente, evitando quei costi, quasi sempre esosi, che ne fanno dubitare la convenienza economica di tale ripensamento. In questo articolo vedrai in quali casi è possibile revocare la donazione, in che tempi e, soprattutto, scoprirai se: si può revocare una donazione senza notaio?



Cos’è la donazione?

Con tale termine si intende un contratto stipulato da due parti, donante e donatario, con il quale il primo trasferisce al secondo un determinato bene, mobile (come il denaro), o immobile (come la casa) senza, tuttavia, ricevere nulla in cambio: per gratitudine o generosità.


Per tale motivo si differenzia dalle altre tipologie contrattuali quali, prima fra tutte, la compravendita dove chi riceve il bene in cambio consegna del denaro come controprestazione. Nella donazione, infatti, non avremo questo secondo passaggio perché il donante sarà solo interessato ad arricchire il patrimonio del donatario.


Quali sono i requisiti richiesti dal legislatore?

Affinché la donazione possa considerarsi giuridicamente valida ed efficace devono essere rispettati alcuni requisiti:

  • chi dona non deve essere minorenne, interdetto, inabilitato o incapace;

  • il donante deve donare liberamente, senza costrizioni e minacce da parte di chi riceve la donazione, o di terzi;

  • il bene da donare deve essere esistente, poiché è nulla la donazione di un bene futuro;

  • il bene donato deve essere di proprietà del donante, in quanto non è ammessa la donazione di un bene appartenente ad altre persone;

  • il contratto deve essere redatto con atto pubblico, a meno che la donazione non sia di modico valore; ciò significa che, per rendere valida la disposizione, occorrerà recarsi dinanzi ad un Pubblico Ufficiale, quale un notaio.

Si può revocare una donazione?

La donazione, una volta perfezionata, non può essere revocata senza alcuna giustificazione, ma solo in presenza di due condizioni, l’ingratitudine o la sopravvenienza di figli [1].


L’ingratitudine [2] sussiste quando il donatario:

  • ha volontariamente ucciso, o tentato di uccidere il donante;

  • ha denunciato falsamente il donante di un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;

  • si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante;

  • ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante.

Altro caso, come anticipato, è quello di sopravvenienza di figli [3] che si ha quando il donante non aveva, o ignorava di avere figli, o discendenti, al tempo della donazione. Si potrà, inoltre, revocare la donazione per l’intervenuto riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. Ad ogni modo, non occorrerà che al momento della donazione il figlio non fosse ancora concepito, ben potendo intervenire anche in questo caso la revocazione.


Entro quando è possibile revocare la donazione?

La domanda di revocazione della donazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto consistente l’ingratitudine.


Diversamente, l’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.


Entro i termini sopra elencati, fissati a pena di decadenza dell’azione di revocazione, dovrà essere, quindi, notificato l’atto di revoca.


Occorre il notaio per revocare una donazione?

La risposta è affermativa. Infatti, gli atti di revocazione rimangono soggetti alla forma prescritta per l’atto da cui scaturiscono. Ad esempio, nel caso di compravendita di beni immobili, per la quale è prevista la forma scritta, l’eventuale revoca di tale atto non potrà intervenire oralmente, poiché tale atto scaturisce da una specifica forma (quella scritta appunto) richiesta dalla legge. E così, se d’accordo con il donatario, il donante dovrà recarsi insieme a questi davanti al notaio per porre nel nulla tale atto di generosità. Diversamente, quella revocazione non avrebbe alcun effetto a livello legale.


Altra cosa è la revoca della proposta di donazione. Qui, il contratto non si è ancora concluso e, quindi, in virtù del principio di libertà di forma, la revoca della proposta di donazione non richiede la forma dell’atto pubblico [4].


Nel caso in cui non ci fosse accordo tra donante e donatario sulla revoca della donazione, allora occorrerà entro i termini indicati nel paragrafo precedente impugnare la donazione davanti al giudice competente, dimostrare i requisiti per cui si chiede l’annullamento dell’atto (ingratitudine o sopravvenienza di figli), e ottenere la sentenza favorevole del giudice. Quest’ultimo provvedimento, essendo emanato da un pubblico ufficiale, sostituirà in tutto e per tutto l’intervento del notaio, cosicché non sarai costretto a passare da quest’ultimo, poiché l’atto giudiziale avrà già posto nel nulla la donazione.


Note

[1] Art. 800 cod. civ.

[2] Art. 801 cod. civ.

[3] Art. 803 cod. civ.

[4] Tribunale Ascoli Piceno, 02/02/1995



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